DEMOCRAZIA, LEGALITA', PROGRESSO

Regolamenti Commissioni Uniche


Di seguito trovate i testi dei regolamenti per le Commissioni Uniche Circoscrizionali per le Scuole d'Infanzia e i Nidi d'Infanzia, approvati dal Consiglio della Circoscrizione 8, il 21 dicembre 2011.                                                                                          















                                              CITTA’ DI TORINO 

CIRCOSCRIZIONE AMM.VA N. 8 
San Salvario -  Cavoretto - Borgo Po












                REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA
                                      COMMISSIONE UNICA
                                        SCUOLE DELL’INFANZIA












 

Ai sensi dell’art. 18 comma 5 del Regolamento scuole comunali dell’infanzia, n. 341, approvato con delibera n. mecc. 2011 - 00369/007 in data 7.3.2011, in ogni Circoscrizione è costituita la  Commissione Unica Scuole Infanzia.

Il presente Regolamento interno ne disciplina l’organizzazione del lavoro.







 

SOMMARIO



Articolo 1 – Composizione e competenze

Articolo  2 – Ufficio istruzione circoscrizionale

Articolo 3 – Convocazioni e ordini del giorno

Articolo 4 – Deleghe

Articolo 5 – Rapporti Commissione Unica – Servizi Educativi, Servizio Sociale, Commissioni Uniche di altre Circoscrizioni e scuole dell’obbligo

Articolo 6 – Punteggi e graduatorie

Articolo 7 – Priorità assolute

Articolo 8 – Controlli

Articolo 9 - Ricorsi













                                                                            Art. 1

                                                  COMPOSIZIONE E COMPETENZE


La Commissione Unica scuole dell’infanzia è composta da:
-         Presidente della Circoscrizione o suo delegato, che la convoca e la presiede;
-         Presidente della Commissione Scuola Famiglia di ogni scuola dell'infanzia comunale della Circoscrizione o altro genitore della Commissione delegato;
-         Il direttore didattico di ogni Circolo comunale della Circoscrizione o un  suo delegato individuato tra il personale amministrativo;
-         Un rappresentante per ogni scuola dell'infanzia convenzionata della Circoscrizione, che utilizzi il programma informatico delle scuole comunali o che sia interessato per la discussione di un ricorso presentato contro la graduatoria della propria scuola;
-         Un rappresentante per ogni Direzione Didattica o Istituto Comprensivo statale della Circoscrizione, che applichi gli stessi punteggi e utilizzi lo stesso programma informatico delle scuole comunali;
-         Il responsabile dell'Ufficio istruzione circoscrizionale;
-         Un impiegato amministrativo dell'Ufficio istruzione circoscrizionale (senza diritto di voto e con funzioni di segretaria/o).
La composizione della Commissione è allargata a rappresentanti delle Direzioni Didattiche, degli Istituti Comprensivi statali e delle scuole convenzionate presenti nella Circoscrizione, per definire modalità operative,  coordinare l’accesso ai servizi,  semplificare i procedimenti, utilizzare in modo adeguato le strutture e favorire l’ammissione delle bambine e dei bambini con particolari esigenze educative nelle scuole del territorio in cui vi siano le condizioni per assicurare un’effettiva inclusione.
In accordo con le Direzioni Didattiche, gli Istituti Comprensivi statali ed i gestori delle scuole convenzionate, alle riunioni allargate della Commissione possono essere invitati rappresentanti dei genitori delle rispettive scuole.
La Commissione in seduta allargata deciderà le modalità operative di collaborazione fra le scuole riferite a problematiche territoriali comuni e la cancellazione delle domande multiple a seguito dell’accettazione da parte dei genitori, demandandone l’applicazione alle scuole;

Alla Commissione Unica Scuole Infanzia sono attribuite le seguenti competenze:
-         Discussione e decisione sui casi, presentati dalle Commissioni Scuola Famiglia, in cui sia dubbia l’assegnazione dei punteggi;
-         Eventuale aumento del numero di bambine e bambini con disagio sociale da ammettere, fino ad un massimo del 15% della capacità ricettiva della scuola, sentita la Commissione Scuola Famiglia;
-         Approvazione delle graduatorie provvisorie;
-         Analisi e decisione in merito ai ricorsi pervenuti in base a quanto dichiarato o alla documentazione prodotta entro il termine di presentazione della domanda, fatto salvo, su decisione della Commissione, di situazioni particolari come il decesso di un genitore o priorità. In caso di ricevimento di una richiesta d’inserimento prioritario riferita ad una domanda già presente nella graduatoria definitiva e pubblicata, il punteggio spettante verrà inserito d’ufficio previa comunicazione al Presidente;
-         Approvazione delle graduatorie definitive e conseguente assegnazione dei posti;
-         Richiesta di sottoporre a controllo le dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande su proposta della Commissione Scuola Famiglia e proporre la rideterminazione del punteggio in caso di accertata dichiarazione mendace.
La Commissione Unica scuole d’Infanzia Circoscrizionale si riserva la facoltà di decidere, in accordo con i Direttori didattici e i Presidenti delle Commissioni Scuola Famiglia, altre modalità per informare maggiormente i genitori, soli e non coabitanti con l’altro genitore, o in caso sussistano ragionevoli dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato nella domanda presentata, sui controlli che possono essere richiesti  e i conseguenti provvedimenti che vengono adottati  in caso di  dichiarazione mendace  accertata dal competente Corpo di Polizia Municipale.


Art. 2
UFFICIO ISTRUZIONE CIRCOSCRIZIONALE

E' competenza dell'Ufficio Istruzione circoscrizionale:  
-         Elaborare le graduatorie circoscrizionali provvisorie e definitive, sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione Unica circoscrizionale;
-         Assicurare la diffusione delle informazioni circa le date e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, fornendo alle famiglie la modulistica necessaria;
-         Assicurare  la pubblicazione delle informazioni sul sito web  della circoscrizionale.



      Art. 3
                                              CONVOCAZIONI E ORDINI DEL GIORNO

La Commissione Unica scuole dell’infanzia è convocata dal Presidente cui compete la stesura dell’ordine del giorno. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, la data di convocazione e l’ordine del giorno possono essere concordate con i membri della Commissione nella seduta precedente.
La Commissione può inoltre essere convocata in via straordinaria, con un preavviso minimo di 24 ore antecedenti, quando il Presidente lo ritenga necessario per motivi rilevanti e di particolare urgenza.
La richiesta di convocazione straordinaria può anche essere presentata, in forma scritta trasmessa via fax o e-mail, da almeno la metà  dei componenti della Commissione.
L’avviso di convocazione – ordinaria e straordinaria – viene inviato ai Direttori Didattici delle scuole comunali soltanto mediante posta elettronica e alle econome che possono partecipare a tutte le riunioni delle Commissioni come invitate senza diritto di voto.
E’ compito  delle econome delle scuole comunali trasmettere l’avviso ai Presidenti delle Commissioni Scuola Famiglia.
Le sedute della Commissione Unica sono pubbliche salvo si renda necessario valutare problematiche riconducibili al campo di applicazione del D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. E’ comunque facoltà della Commissione Unica stabilire il passaggio alla seduta segreta per particolari argomenti all’ordine del giorno.
I verbali delle sedute di Commissione vengono redatti dall’impiegato amministrativo dell'Ufficio Istruzione e firmati dal Responsabile Ufficio Istruzione e dal Presidente di Commissione. E’ compito dell’impiegato amministrativo trasmettere copia dei verbali alle econome e ai Direttori Didattici, previo invio (via e-mail) in forma di bozza ai componenti per presa visione. In caso di Commissione allargata i verbali saranno inviati via e-mail a tutti i componenti.
Per la discussione dei casi o dei ricorsi le decisioni possono essere assunte se sono presenti la maggioranza dei membri in carica, oppure in mancanza del numero legale, la Commissione, se necessita l’urgenza, sarà riconvocata in seconda seduta e sarà valida se è rappresentata almeno la maggioranza delle scuole. Prima della verifica del numero legale, in apertura di seduta, possono esservi soltanto comunicazioni di ordine generale a cura del Presidente e/o Responsabile Ufficio Istruzione.


Art. 4
   DELEGHE

In caso di temporaneo impedimento a partecipare, un componente della Commissione può delegare – esclusivamente in forma scritta su apposito fac-simile (allegato al presente Regolamento all. n.1) – un suo sostituto così come indicato all’art. 18 comma 2 del Regolamento scuole comunali dell’infanzia n. 341. Tale delega può avere una durata annuale e deve essere presentata al Presidente in apertura di seduta.
In caso di mancata presentazione della delega scritta il delegante non può in alcun modo intendersi rappresentato mediante semplice comunicazione verbale.
La delega è da intendersi quale delega ampia salvo espresse indicazioni da parte del delegante. In tal caso le indicazioni del delegante devono essere consegnate al Presidente di Commissione in apertura di seduta
.
In caso di temporaneo impedimento a partecipare del Responsabile dell’Ufficio Istruzione verrà delegato un impiegato dell’Ufficio Istruzione circoscrizionale.
Le decisioni poste a votazione sono assunte a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.


          Art. 5
RAPPORTI COMMISSIONE UNICA - SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZIO SOCIALE –
ALTRE COMMISSIONI UNICHE E SCUOLE DELL’OBBLIGO

In caso di quesiti o dubbi sull’interpretazione del Regolamento circa l’assegnazione dei punteggi prioritari, la Commissione Unica può richiedere la partecipazione alle riunioni  del Servizio Sociale della Circoscrizione nella persona degli assistenti sociali operanti sul territorio e/o del Dirigente o suo delegato, ovvero della Divisione Servizi Educativi, Settore servizi educativi per l’infanzia, nella persona dei Funzionari Responsabili. In tal caso la partecipazione è da intendersi esclusivamente consultiva.  Il Presidente si riserva la facoltà di invitare alla Commissioni Uniche i Presidenti o loro delegati delle Commissioni Uniche di altre Circoscrizioni per favorire una maggiore uniformità. La Commissione Unica può decidere di invitare alle riunioni i Referenti di altre scuole dell’obbligo del territorio.


          Art. 6
 PUNTEGGI E GRADUATORIE

Per ogni scuola vengono predisposti gli elenchi delle domande che indicano la scuola stessa come prima scelta, con il relativo punteggio attribuito sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Comunale, ordinate in base al criterio di priorità della residenza. Non è possibile l’esclusione di una domanda per motivi puramente formali; gli eventuali errori devono essere segnalati agli interessati perché possano essere sanati.
La Commissione Unica approva le graduatorie provvisorie di ogni scuola, nelle quali sono inseriti i nominativi di tutte le bambine e  i bambini nella cui domanda di iscrizione è stata indicata la scuola.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie la famiglia può presentare ricorso alla stessa Commissione, se rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente in base a quanto dichiarato o alla documentazione prodotta entro il termine di presentazione delle domande.
In esito alle decisioni sui ricorsi presentati, la Commissione approva le graduatorie definitive.
La domanda presentata dopo il termine stabilito e prima dell’inizio delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo è collocata alla fine delle liste d’attesa delle domande presentate nei termini.
La durata della validità delle graduatorie è stabilita con provvedimento del competente Dirigente della Divisione Servizi Educativi.
Le graduatorie provvisorie e definitive devono pervenire alle scuole in tempo utile per la loro pubblicazione. Le graduatorie potranno di conseguenza essere inviate dalla Circoscrizione compatibilmente con il personale a disposizione, in caso contrario dovranno essere ritirate da un delegato presso l’Ufficio Istruzione in orario d’ufficio.

                                                                                                     Art. 7 
                                                           PRIORITA’ ASSOLUTE
Viene riconosciuta la priorità assoluta nell’accesso al servizio alle bambine ed ai bambini che si trovino in una delle seguenti condizioni, nell’ordine sotto indicato:
     Disabilità certificata;
     Disagio sociale, considerando le situazioni problematiche del nucleo familiare e/o della bambina o del bambino, tali per cui il mancato inserimento comporti una grave situazione di pregiudizio, su valutazione dei Servizi Sociali del Comune;
     Grave problema di salute di una persona compresa nel nucleo familiare, che incida in modo rilevante nella cura della bambina o del bambino, o grave problema di salute della bambina o del bambino, a seguito della valutazione circa il beneficio derivante dalla frequenza della scuola in relazione alla sua patologia;
     Bambine e bambini di 5 anni non frequentanti alcuna scuola infanzia (a condizione che non si siano ritirati da una scuola nell’anno scolastico precedente) oppure che hanno trasferito la residenza da altra Circoscrizione o da altro comune.
Le condizioni di cui ai precedenti punti 1° e 3° sono valutate, al fine di riconoscere una
priorità assoluta, da Commissioni appositamente costituite con atto del Dirigente della Divisione Servizi Educativi.
Le domande di iscrizione di bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute devono indicare almeno tre scuole della Circoscrizione.
Le bambine ed i bambini con disagio sociale sono ammessi in numero non superiore al 10% della capacità ricettiva della scuola. Su decisione della Commissione Unica, sentita la Commissione Scuola Famiglia, può essere accolto un maggior numero di bambini, fino ad un massimo del 15%.
La Commissione Unica può prevedere l’ammissione delle bambine e dei bambini che risultino in numero superiore alla percentuale stabilita, in una sede diversa da quella indicata come prima scelta.
La priorità assoluta si applica anche alla lista d’attesa.


Art. 8
    CONTROLLI

L’ufficio istruzione è a disposizione per l’effettuazione di tutte le verifiche anagrafiche di soggetti presenti nell'archivio della Banca Dati della Città di Torino che si rendessero necessarie.
Tali richieste devono pervenire all’ufficio su indicato via e-mail o fax dall’economa della scuola d’infanzia che dovrà dare contestuale comunicazione al Presidente della Commissione Scuola Famiglia.
Qualora vi siano ragionevoli dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di iscrizione è data facoltà alle Commissioni Scuola Famiglia di richiedere controlli mirati sulle stesse: le richieste devono pervenire in Circoscrizione in forma scritta, su carta intestata della scuola d’infanzia, firmate dal Presidente della Commissione Scuola Famiglia.
Le richieste di controlli  devono contenere in forma espressa l’indicazione dei dubbi sussistenti e deve esservi allegata copia delle domande di iscrizione.
Il Direttore della Circoscrizione individua l'ufficio che inoltra i controlli richiesti dalla Commissione Scuola Famiglia sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande d'iscrizione e adotta, sentita la Commissione Unica, rendendoli esecutivi i conseguenti provvedimenti.
Il provvedimento comporta la rideterminazione del punteggio da assegnare alla domanda e la ricollocazione della stessa nell’ambito della graduatoria di ammissione.

        Art. 9
                                                                                    RICORSI
Dopo aver controllato i punteggi, in fase di graduatoria provvisoria, la famiglia può presentare ricorso per far rettificare eventuali punteggi  non assegnati o erroneamente calcolati. Il termine per il ricorso alle graduatorie delle scuole dell’infanzia è stabilito ogni anno da apposita circolare della Divisione Servizi Educativi.
La Commissione Unica approva l’informativa da esporre nelle scuole d’infanzia e presso la sede della Circoscrizione che indica le modalità e i termini per la presentazione dei ricorsi da parte dei genitori.
Il ricorso per le scuole convenzionate deve pervenire alla scuola presso la quale è stata presentata la domanda; se il ricorso non viene accolto, può essere ripresentato alla Commissione Unica secondo le modalità previste per le scuole comunali di seguito specificate.
Il ricorso per le scuole comunali deve pervenire esclusivamente all’ufficio protocollo della Circoscrizione entro le ore 12.00 del giorno stabilito e può essere presentato a mano - su apposito modulo predisposto dall’ufficio istruzione (allegato al presente Regolamento – All. n.2) -  inviato per posta o  fax. In questi ultimi casi deve essere unita  fotocopia del documento di riconoscimento di chi sottoscrive il ricorso. In caso di spedizione tramite posta non fa fede il timbro postale, ma la data in cui il ricorso arriva in Circoscrizione.
Non verranno ammessi all’esame della Commissione Unica ricorsi pervenuti fuori termine.
Alle famiglie che hanno presentato ricorso sarà data comunicazione scritta in merito alle decisioni assunte dalla Commissione Unica.
I punteggi per l’elaborazione delle graduatorie vengono assegnati in base al vigente Regolamento Comunale.
I requisiti che comportano l’attribuzione dei suddetti punteggi devono essere posseduti entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione.
Eventuali variazioni intervenute posteriormente a tale data non comportano assegnazione di ulteriore punteggio per la graduatoria in corso fatto salvo situazioni particolari come il decesso di un genitore o priorità.
In caso di ricevimento di una richiesta di attribuzione di una priorità riferita ad una domanda già presente nella graduatoria definitiva e pubblicata, il punteggio spettante verrà inserito d’ufficio previa comunicazione al Presidente.
Eventuali errori  materiali presenti nelle graduatorie e non imputabili ai genitori saranno corretti d’ufficio, senza necessità di presentazione di alcun ricorso.
In assenza di ricorsi, se non vi sono altri punti all’ordine del giorno e/o richieste da parte dei componenti, acquisito il parere del Presidente della Commissione Unica, la graduatoria viene approvata d’ufficio, non dovendosi apportare modifiche.
Gli allegati al presente Regolamento potranno essere modificati a seguito di sopravvenute esigenze, su decisione della Commissione Unica, senza comportare la rettifica del Regolamento.



____________________________________________________________________________________








                                              CITTA’ DI TORINO 

CIRCOSCRIZIONE AMM.VA N. 8 
San Salvario -  Cavoretto - Borgo Po












                REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA
                                      COMMISSIONE UNICA
                                           NIDI D'INFANZIA






                                           










 

Ai sensi dell’art. 5.1 comma 4 del Regolamento nidi d’infanzia  n. 231 approvato con delibera n. mecc.  2011 -  00369/007 in data 7/03/2011 esecutiva dal 21 marzo 2011, è istituita la Commissione Unica Circoscrizionale.

Il presente Regolamento interno ne disciplina l’organizzazione del lavoro.





 

SOMMARIO



Articolo 1 – Composizione

Articolo  2 – Competenze

Articolo 3 - Ufficio istruzione circoscrizionale

Articolo 4 – Convocazioni e ordini del giorno

Articolo 5 – Deleghe

Articolo 6 – Rapporti Commissione Unica – Servizi Educativi, Servizi Sociali,  Commissioni Uniche di altre Circoscrizioni e scuole dell’obbligo

Articolo 7 – Graduatorie

Articolo 8 – Controlli

Articolo 9 - Ricorsi









                                                                               Art. 1 

                                                                          COMPOSIZIONE


La Commissione Unica Nidi d’infanzia è composta da:
-         Presidente della Circoscrizione o un suo delegato, che la convoca e la presiede;
-         Economo di ogni Nido della Circoscrizione (o suo sostituto con delega);       
-         Presidente del Comitato di Gestione di ogni Nido della Circoscrizione (o suo sostituto con    delega);
-         Responsabile dell'Ufficio Istruzione circoscrizionale;   
-         Impiegato amministrativo dell'Ufficio Istruzione circoscrizionale (senza diritto di voto e con funzioni di segreteria).


                                                                                 Art. 2 

                                                                         COMPETENZE


Le competenze della Commissione Unica Circoscrizionale sono le seguenti:    
-         Discussione e decisione sui casi, presentati dai singoli Comitati di Gestione, in cui sia dubbia l'assegnazione delle priorità e dei punteggi;
-         Analisi e decisione in merito ai ricorsi pervenuti;          
-         Approvazione delle graduatorie uniche circoscrizionali provvisorie;     
-         Approvazione delle graduatorie uniche circoscrizionali definitive e conseguente assegnazione dei posti.
La Commissione Unica Nidi d’Infanzia Circoscrizionale definisce, sentiti i Comitati di Gestione, i criteri per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni contenute nelle domande d’iscrizione pervenute e sulla rideterminazione del punteggio in caso di dichiarazione mendace.


Art. 3

UFFICIO ISTRUZIONE CIRCOSCRIZIONALE

E' competenza dell'Ufficio Istruzione circoscrizionale:  
-         Ricevere gli elenchi delle domande presentate in ordine di punteggio, predisposte dai Comitati di Gestione dei Nidi;           
-         Elaborare le graduatorie uniche circoscrizionali provvisorie e definitive, sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione Unica circoscrizionale;
-         Assicurare la diffusione delle informazioni circa le date e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, fornendo alle famiglie la modulistica necessaria;
-         Assicurare la pubblicazione delle informazioni sul sito web circoscrizionale.


Art. 4
CONVOCAZIONI E ORDINI DEL GIORNO

La Commissione Unica nidi d’infanzia è convocata dal Presidente cui compete la stesura dell’ordine del giorno. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, la data di convocazione e l’ordine del giorno possono essere concordate con i membri della Commissione nella seduta precedente.
La Commissione può inoltre essere convocata in via straordinaria, con un preavviso minimo di 24 ore, qualora il Presidente lo ritenga necessario per motivi rilevanti e/o di particolare urgenza.
La richiesta di convocazione straordinaria può anche essere presentata, in forma scritta, trasmessa via fax o e-mail, da almeno la metà  dei componenti della Commissione.
L’avviso di convocazione – ordinaria e straordinaria – viene inviato a ciascuna economa esclusivamente mediante posta elettronica e ai Direttori didattici che possono partecipare a tutte le riunioni della Commissione come invitati senza diritto di voto.
E’ compito  delle econome trasmettere l’avviso di convocazione ai Presidenti dei Comitati di Gestione.
Le sedute della Commissione Unica sono pubbliche salvo si renda necessario valutare problematiche riconducibili al campo di applicazione del D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. E’ comunque facoltà della Commissione Unica stabilire il passaggio alla seduta segreta per particolari argomenti all’ordine del giorno.
I verbali delle sedute di Commissione vengono redatti dall’impiegato amministrativo dell'Ufficio Istruzione e firmati dal Responsabile Ufficio Istruzione e dal Presidente di Commissione, previo invio (via e-mail) in forma di bozza ai componenti per presa visione.
E’ compito dell’impiegato amministrativo trasmettere copia dei verbali alle econome e ai Direttori o Direttrici didattiche con la modalità precedentemente indicata.
Le decisioni, inerenti l’esame dei casi e dei ricorsi, possono essere assunte se sono presentii la maggioranza dei membri in carica. Prima della verifica del numero legale, in apertura di seduta, possono esservi soltanto comunicazioni di ordine generale a cura del Presidente e/o del Responsabile Ufficio Istruzione.


Art. 5
         DELEGHE
In caso di temporaneo impedimento a partecipare un componente della Commissione può delegare – in forma scritta  su apposito fac simile (allegato al presente Regolamento – All.1) – un altro componente del Comitato di Gestione o l’economa del nido di riferimento o, in subordine, un genitore con figlio frequentante l’asilo nido. La delega scritta può avere una durata annuale e dovrà essere consegnata al Presidente della Commissione.
In caso di mancata presentazione della delega scritta il delegante non può intendersi rappresentato mediante semplice comunicazione verbale.
La delega è da intendersi quale delega ampia salvo espresse indicazioni scritte da parte del delegante. In tal caso le indicazioni del delegante devono essere consegnate al Presidente di Commissione in apertura di seduta
.
In Caso di temporaneo impedimento a partecipare del Responsabile dell’Ufficio Istruzione verrà delegato un impiegato dell’Ufficio Istruzione Circoscrizionale.
Le decisioni poste a votazione sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.


   Art. 6
RAPPORTI COMMISSIONE UNICA - SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI SOCIALI - ALTRE COMMISSIONI UNICHE E SCUOLE DELL’OBBLIGO

In caso di quesiti o dubbi sull’interpretazione del Regolamento circa l’assegnazione dei punteggi prioritari, la Commissione Unica può richiedere la partecipazione alle riunioni del Servizio Sociale della Circoscrizione, nella persona dei Responsabili dell’Area Minori o degli assistenti sociali operanti sul territorio e/o del Dirigente o suo delegato, ovvero della Divisione Servizi Educativi, Settore Nidi e Scuole d’infanzia, nella persona dei Funzionari Responsabili. In tal caso la partecipazione è da intendersi esclusivamente consultiva. Il Presidente si riserva la facoltà di invitare alle Commissioni Uniche i Presidenti o loro delegati delle Commissioni Uniche di altre Circoscrizioni per favorire una maggiore uniformità. La Commissione Unica può decidere di invitare alle riunioni i Referenti di altre scuole dell’obbligo del territorio.



Art. 7
GRADUATORIE

Le graduatorie elaborate dall’Ufficio Istruzione, sulla base delle domande presentate con i relativi punteggi attribuiti dai Comitati di Gestione, tengono conto, in ordine di priorità, delle seguenti tipologie di utenza:
  1. Famiglie residenti nel comune di Torino;          
  2. Famiglie non residenti nel comune di Torino, in cui almeno uno dei due genitori presti attività lavorativa nel comune di Torino;
  3. Altre famiglie non residenti.

Nell'ambito di ciascuna delle suddette categorie si applicano i punteggi allegati al Regolamento Nidi Infanzia, che garantiscono priorità assoluta nell'ammissione ai bambini con:
1.      Disabilità certificata (previa valutazione della Commissione handicap centrale);
2.      Disagio sociale (con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi sociali del Comune di Torino), in numero limitato per ogni nido, in modo da evitare la concentrazione di situazioni problematiche;
3.      Gravi problemi di salute o nel cui nucleo familiare siano presenti persone con gravi problemi di salute, previa valutazione di apposita Commissione istituita dalla Giunta Comunale, in cui sia garantita la presenza di un componente con specializzazione in campo sanitario ed un componente con competenze pedagogiche.
La priorità assoluta si applica anche alla lista d’attesa.
La Circoscrizione è autorizzata a predisporre graduatorie straordinarie limitatamente alle fasce di età e ai tempi di frequenza per i quali si prevede l'esaurimento delle graduatorie ordinarie prima della decadenza senza aver coperto tutti i posti disponibili.

Le famiglie vengono informate circa i posti disponibili nei nidi privi di lista d'attesa con mezzi di informazione non individualizzati (Sito Internet Circoscrizionale e locandine affisse nelle scuole) nei quali verrà indicata la possibilità di ingresso nei nidi con disponibilità di posti, anche in aggiunta alle preferenze espresse.

Le graduatorie provvisorie e definitive devono pervenire ai nidi in tempo utile per la loro pubblicazione. La Circoscrizione provvede ad inviarle ai nidi compatibilmente con il personale a disposizione, in caso contrario devono essere ritirate direttamente presso l’Ufficio Istruzione in orario di ufficio.



Art. 8
    CONTROLLI

E' competenza del Funzionario responsabile dell'Ufficio Istruzione circoscrizionale richiedere agli organi competenti accertamenti mirati e a campione, ai sensi del DPR 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e l'attendibilità della documentazione prodotta dall'utente e allegata alla domanda di iscrizione, fermo restando quanto previsto all'art. 9.2 comma 3 del Regolamento Nidi d’Infanzia che attribuisce al Comitato di Gestione la competenza di richiedere all'Ufficio Istruzione di effettuare accertamenti qualora vi siano ragionevoli dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di iscrizione o l'adeguatezza della documentazione prodotta ed allegata.
L’Ufficio Istruzione è a disposizione per l’effettuazione di tutte le verifiche anagrafiche di soggetti presenti nell'archivio della Banca Dati della Città di Torino che si rendessero necessarie.
Tali richieste devono pervenire all’ufficio su indicato via e-mail o fax dall’economa del nido che dovrà darne contestuale comunicazione al Presidente del Comitato di Gestione.
Le richieste di controlli devono contenere in forma espressa l’indicazione dei dubbi sussistenti e deve esservi allegata copia delle domande di iscrizione.
A seguito di accertamento di dichiarazione non veritiera l’ Ufficio Istruzione  provvederà all’avvio del conseguente procedimento  e all’adozione del provvedimento, reso esecutivo dal Direttore della Circoscrizione.
Il provvedimento comporta la rideterminazione del punteggio da assegnare alla domanda e la ricollocazione della stessa nell’ambito della graduatoria di ammissione. Gli esiti vengono altresì trasmessi al Settore Servizi Educativi per l’Infanzia, ai Direttori e ai Presidenti delle Commissioni Uniche di altre Circoscrizioni in cui risulta essere stata presentata la domanda.
La Commissione si riserva la facoltà di decidere, in accordo con i Direttori  didattici  e i Presidenti dei Comitati di Gestione, altre modalità per informare maggiormente i genitori, soli e non coabitanti con l’altro genitore, o in caso sussistano ragionevoli dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato nella domanda presentata, sui i controlli che possono essere richiesti e i conseguenti provvedimenti che vengono adottati  in caso di accertata dichiarazione mendace del competente Corpo di Polizia Municipale.
 

 
Art. 9
 RICORSI
Dopo aver controllato i punteggi, in fase di graduatoria provvisoria, la famiglia può presentare ricorso per far valere eventuali punteggi  non assegnati o erroneamente calcolati.
Il termine per il ricorso alle graduatorie dei nidi comunali è stabilito ogni anno da apposita circolare della Divisione Servizi Educativi, Settore Nidi e Scuole d’infanzia.
La Commissione Unica approva l’informativa da esporre nei nidi e presso la sede della Circoscrizione che indica le modalità e i termini per la presentazione dei ricorsi da parte dei genitori.
Il ricorso deve pervenire esclusivamente all’ufficio protocollo della Circoscrizione entro le ore 12.00 del giorno stabilito e può essere presentato a mano - su apposito modulo predisposto dall’ufficio istruzione (allegato al presente Regolamento – All. n.2 ) -  inviato per posta o fax. In questi ultimi casi deve essere unita fotocopia del documento di riconoscimento di chi sottoscrive il ricorso. In caso di spedizione tramite posta non fa fede il timbro postale, ma la data in cui il ricorso arriva in Circoscrizione.
Non verranno ammessi all’esame della Commissione Unica ricorsi pervenuti fuori termine.
Alle famiglie che hanno presentato ricorso sarà data comunicazione scritta in merito alle decisioni assunte dalla Commissione Unica.
Eventuali errori materiali presenti nelle graduatorie e non imputabili ai genitori saranno corretti d’ufficio, senza necessità di presentazione di alcun ricorso.
I punteggi per l’elaborazione delle graduatorie vengono assegnati in base al vigente Regolamento Comunale.
I requisiti che comportano l’attribuzione dei suddetti punteggi devono essere posseduti entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione, salvo situazioni particolari come il decesso di un genitore o priorità.
In caso di ricevimento di una richiesta di attribuzione di una priorità, riferita ad una domanda già presente nella graduatoria definitiva e pubblicata, il punteggio spettante verrà inserito d’ufficio previa comunicazione al Presidente.
Eventuali variazioni intervenute posteriormente a tale data non comportano assegnazione di ulteriore punteggio per la graduatoria in corso.
In assenza di ricorsi, se non vi sono altri punti all’ordine del giorno o richieste da parte dei componenti, acquisito il parere del Presidente della Commissione Unica, la graduatoria viene approvata d’ufficio, non dovendosi apportare modifiche.


Gli allegati al presente Regolamento potranno essere modificati a seguito di sopravvenute esigenze, su decisione della Commissione Unica, senza comportare la rettifica del Regolamento stesso.