DEMOCRAZIA, LEGALITA', PROGRESSO

giovedì 18 luglio 2013

DECENTRIAMO!!!

Cari lettori, care lettrici,
nella giornata di oggi (17/07/2013) il Consiglio dell'VIII Circoscrizione ha approvato (insieme ad altre otto circoscrizioni) una delibera di iniziativa circoscrizionale, che chiede al Consiglio Comunale di sbloccare la situazione della riforma del Decentramento, onde trasformare le Circoscrizioni in qualcosa che abbia la possibilità di "fare" qualcosa, a differenza di quanto avviene oggi. Da Regolamento del Decentramento, il Consiglio Comunale è tenuto a discuterlo entro 30 giorni. Si tratta di un messaggio forte che rivolgiamo, anche nei confronti dell'Assessore Gianguido Passoni, che ha appena ricevuto la delega al Decentramento (facendogli, naturalmente, gli auguri di buon lavoro).
Il tema del riassetto dell'organizzazione amministrativa della Città, con una maggiore possibilità di azione per gli enti più vicini ai cittadini ed in stretta connessione con quello che sarà il futuro sviluppo dell'area metropolitana, è urgente ed improrogabile! 
Non si può perdere tempo!
Il seguente testo, elaborato dall'Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione, in particolare dal Presidente della III Circoscrizione Daniele Valle, rappresenta l'allegato alla delibera che fissa i contorni del nuovo assetto amministrativo all'interno dei quali il Consiglio Comunale dovrà deliberare.




ALL. 1

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI RIFORMA DEL DECENTRAMENTO.

Fin dalla nascita dei Comitati di Quartiere all’inizio degli anni ’60, la Città di Torino si è sempre posta all’avanguardia nel rispondere all’esigenza diffusa di poter contare su articolazioni amministrative e di indirizzo politico sub-comunali, più prossime e più accessibili per i cittadini.
Già nel 1965 si teneva il primo dibattito in Consiglio Comunale in merito al decentramento politico – amministrativo e nel 1970, sei anni prima della legge n. 278 dell’8 aprile 1976, veniva istituito l’Assessorato al Decentramento.
Dopo alcuni tentativi infruttuosi, il Consiglio Comunale il 9 febbraio 1976 con la deliberazione numero 1979 (e modificata il 25 ottobre 1976) istituiva i 23 quartieri. Dando luogo a vaste consultazioni, si giunse alla prima versione del “Regolamento sul decentramento e la partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune di Torino” l’11 ottobre 1976 e alla seconda versione, dopo le osservazioni del CO.RE.CO., il primo febbraio 1977.

Il quadro normativo nazionale da allora si è sensibilmente evoluto, arrivando oggi alla previsione dell’art. 17 del d.lgs. 267 del 2000, che impone ai Comuni superiori ai 250.000 abitanti l’istituzione di circoscrizioni di decentramento, finalizzate alla partecipazione, alla gestione dei servizi di base e di quelli eventualmente delegati, nell’ambito dell’autonomia statutaria comunale. Il quinto comma del medesimo articolo prevede inoltre che i Comuni di dimensioni superiori ai 300.000 abitanti possano prevedere “particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale”.

Lo Statuto della Città di Torino, approvato il 27 marzo 2001, in buona parte fotografava l’esistente assetto, frutto di una copiosa stratificazione deliberativa sviluppatasi nel corso degli anni ’70 e ’80 e del Regolamento del Decentramento, attualmente ancora vigente, n. 224, approvato nel 1996.

Il regolamento n. 224, che per natura dovrebbe essere seguente e attuativo lo Statuto, presenta diverse carenze rispetto alla normativa nazionale vigente e rispetto lo Statuto della Città.
Nel corso di questi anni, inoltre, alcune parti dell'attuale regolamento non sono mai divenute operative, mentre sono state decentrate funzioni a suo tempo non previste attraverso un complesso di singoli provvedimenti elaborati volta per volta.

Non è un caso che nelle Linee programmatiche 2011 - 2016 per il Governo della Città di Torino, presentate dal Sindaco Piero Fassino l'11 luglio 2011 ed approvate dal Consiglio Comunale il 13 luglio 2011, si faccia riferimento alla necessità, “entro la prima metà del mandato e con un percorso davvero partecipato, [di] attuare una ridefinizione delle competenze, degli strumenti e delle risorse necessarie, e tenendo conto del quadro normativo nazionale, degli assetti istituzionali ed amministrativi delle attuali dieci circoscrizioni”.

Sempre in questo senso, si devono leggere i tentavi, mai giunti a compimento, di riforma che hanno caratterizzato le consiliature 2001 – 2006 (c.d. bozza Cavallo Perin) e 2006 – 2011 (c.d. bozza Levi), nonché le reiterate proposte della Conferenza dei Presidenti, avanzate durante la consiliatura in corso, di procedere al completo decentramento della manutenzione ordinaria del suolo, di individuare forme strutturali di compartecipazione alle entrate accertate dalle Circoscrizioni e di superare la doppia deliberazione per gli impianti sportivi di interesse circoscrizionale.

La necessità di riformare l’attuale assetto del decentramento torinese si incrocia quanto mai opportunamente con la soppressione delle province e la nascita delle aree metropolitane, secondo quanto disposto dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. In un momento in cui la contrazione delle risorse a disposizione dell’Ente obbliga ad una complessiva riorganizzazione della macchina comunale, una riarticolazione territoriale e funzionale delle Circoscrizioni, trasformate in Municipalità, permetterebbe agli enti decentrati un rinnovato protagonismo nella gestione dei territori, in particolare lungo le linee di sviluppo dell’area metropolitana e nell’interlocuzione con i comuni dell’hinterland.
La questione del decentramento si pone in maniera ineludibile per qualunque ordinamento che superi certe dimensioni e trova la sua soluzione in un continuo moto verso le opposte tendenze di accentramento e decentramento, alla ricerca di un equilibrio tra le esigenze di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa da un lato, ed i principi di uniformità e di partecipazione, richiesti dall’art. 3 della Costituzione, dall’altro.
Ognuna di queste esigenze ha dimensioni ottimali differenti e anche ogni funzione amministrativa ha dimensioni d’esercizio ottimali diverse.
Dimensioni estremamente ridotte possono privare l’azione amministrativa di proficue economie di scala, così come dimensioni troppo ampie portano a diseconomie, scarsità di controllo, e inefficacia e imprecisione degli interventi
Piccole dimensioni possono facilitare alcune tipologie di strumenti di partecipazione popolare alla scelta o alla conoscenza dell’azione amministrativa, tuttavia possono rivelarsi inadeguate per questioni di rilevanza non solo locale o incepparsi su atteggiamenti eccessivamente localistici.

Una delle problematiche più controverse è quindi quella relativa al numero e ai confini degli enti decentrati.
La prima ripartizione in 23 quartieri risale agli anni ’70, approvata in Giunta il 19 dicembre 1975 e dal Consiglio Comunale il 9 febbraio 1976 con la deliberazione numero 1979 (e modificata il 25 ottobre 1976). Il 21 dicembre 1984 il Consiglio Comunale, su proposta dell’Assessore Tartaglia, approva una nuova zonizzazione sulla base di 10 circoscrizioni (Deliberazione Consiglio Comunale 21 dicembre 1984 n.mecc.8412761/49). Una limitata revisione di questa suddivisione del territorio sarà effettuata poi due anni dopo, con la deliberazione n.mecc.8515762/49 del 25 marzo 1986.
L’attuale ripartizione del territorio è un riferimento conosciuto e abituale per l’azione dell’Amministrazione centrale e di diversi altri Enti pubblici, pertanto uno stravolgimento profondo comporterebbe notevoli costi di adeguamento per le Pubbliche Amministrazioni e le aziende partecipate che organizzano la propria attività sulla base dei confini esistenti.
D’altro canto è altrettanto vero che non mancano situazioni puntuali di confini non funzionali e poco conosciuti dalla cittadinanza.
La presente suddivisione non risponde inoltre all’esigenza di omogeneità dimensionale, stanti i considerevoli “costi fissi” del decentramento amministrativo: l’esame dei bilanci e degli organici del personale delle Circoscrizioni torinesi mostra in modo eloquente l’assoluta non proporzionalità tra risorse umane ed economiche assegnate e popolazione residente, oscillando dai più di 130.000 abitanti della Circoscrizione 3 ai meno di 40.000 abitanti della Circoscrizione 10.
Certo un aspetto non trascurabile nel procedere al dimensionamento delle Municipalità è quello del rapporto coi comuni della cintura; questi sono i futuri partner dell’area metropolitana, i soggetti primi dell’interlocuzione delle future Municipalità. Nel disegnare i confini delle Municipalità torinesi non si può quindi tralasciare che il più grande comune della cintura, Moncalieri, non raggiunge i 60.000 abitanti e che l’Unione dei Comuni Nord Est Torino sfiora i 120.000 abitanti.
È senz’altro utile in questo ambito il confronto con le altre aree metropolitane italiane assimilabili per dimensioni a Torino. Milano, con 1.200.000 abitanti, è suddivisa in 9 Zone, con una dimensione media di 135.000 abitanti. Il processo di riforma in corso prevede l’istituzione delle Municipalità entro il 2016, che passeranno a 12-13 (100.000 - 90.000 ab. in media).
Genova è suddivisa dal 2006 in 9 Municipi, con una popolazione media di circa 65.000 abitanti.
Napoli conta dal 2005 10 Municipalità, di dimensione media leggermente inferiore ai 100.000 abitanti.

Realizzare anche a Torino le Municipalità, dando finalmente attuazione al quinto comma dell’art. 17 del d.lgs. 267 del 2000, significa sicuramente riordinare e aumentare le competenze dell’ente decentrato, nel quadro di una più complessa riorganizzazione dell’Amministrazione comunale.
Sarà quindi necessario ridefinire quali competenze spetteranno alle Municipalità e quali alla Città, evitando le attuali sovrapposizioni nell’ambito dei c.d. servizi di base, definizione incerta in cui la Città di Torino e le altre città metropolitane hanno voluto individuare servizi quali anagrafi, suolo pubblico, locali, manutenzione del suolo e del verde, interventi socio assistenziali, graduatorie asili e scuole dell’infanzia, attività integrative e parascolastiche, promozione dello sport di base e concessione di alcune tipologie di impianti. Evitare le sovrapposizioni significa anche dotare le Municipalità di tutti i poteri necessari per svolgere le proprie competenze in pienezza e autonomia, fino a dotarle anche del potere di ordinanza (ad es. per la viabilità secondaria).
In un’ottica di semplificazione e risparmio è preferibile eliminare le previsioni di doppi passaggi deliberativi (p. es. nel caso delle concessioni degli impianti sportivi), individuando di volta in volta ambiti distinti di intervento centrale o decentrato.
Non mancano sicuramente le competenze rese quasi impossibili da gestire stante l’attuale penuria di risorse (p.es. i laboratori pre-professionali) o i casi di decentramento amministrativo e non politico che si possono superare: l’esempio più evidente sono sicuramente i servizi sociali, rispetto ai quali non ha più senso la dipendenza dalla struttura decentrata, fatti salvi una presenza diffusa sui territori e un necessario raccordo per le attività di interesse municipale, in ottica di sussidiarietà con le realtà del territorio.
In una prospettiva di maggior responsabilizzazione e autonomia degli enti decentrati si ritiene utile dotare le Municipalità di entrate proprie e di autonomia finanziaria, sulla scorta delle timide sperimentazioni condotte in questi anni con la COSAP.
Infine, richiede senz’altro una rivisitazione l’attuale sistema dei pareri. Da un lato questi sono necessari per una casistica troppo ampia, con conseguenti aggravi burocratici (si pensi a tutte le modifiche di regolamenti anche minime, anche di mero recepimento di legge), rispetto alla quale sarebbe opportuno introdurre limitazioni o il filtro della Conferenza dei Presidenti. Dall’altro lato, il fatto che siano non vincolanti su alcune materie di stretto interesse territoriale (ad es. le manutenzioni straordinarie del suolo o le trasformazioni urbanistiche di interesse locale) svuota completamente il contenuto della partecipazione. Non si tratta di “far decidere” la Municipalità, ma di introdurre meccanismi che coartino Centro e Periferia a trovare un accordo sulle questioni di interesse comune, peraltro su interventi in cui il mancato accordo (e la conseguente non – azione) lederebbe entrambi.

Le Municipalità, caratterizzate da particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa, necessiteranno anche di una ridefinizione e razionalizzazione degli organi (Consiglio, Presidente e Giunta) e delle loro competenze.

Il Consiglio della Municipalità, eletto contestualmente al Presidente, dovrà esercitare la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, guidato da un Presidente del Consiglio eletto all’interno dello stesso, riproponendo le modalità organizzative e le prerogative dei membri così come sono previste per il Consiglio Comunale.

La Giunta, dotata di rilevanza esterna per ragioni di efficienza e risparmio, eserciterà la funzione esecutiva, collaborando con il Presidente della Municipalità nel governo della stessa.
I componenti potranno essere scelti all’esterno del Consiglio, rispettando la rappresentanza di genere, e la carica diverrebbe ovviamente incompatibile con quella di consigliere.

Sarà necessario aumentare il tasso di democraticità dell’ente decentrato attraverso l’elezione diretta del Presidente della Municipalità caratterizzandolo da un più forte legame con i cittadini elettori.

In ultimo, in un quadro di tale complessità amministrativa è da ritenersi fondamentale introdurre elementi di omogeneità gestionale dei consigli delle Municipalità introducendo nel regolamento del decentramento linee di indirizzo precise ed indicazioni che non permettano diversità eccessive tra regolamenti delle singole realtà.

Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto l’articolo 64 dello Statuto della Città di Torino;
Visto l’articolo 43 del Regolamento del Decentramento;
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico è:
favorevole sulla regolarità tecnica;

DELIBERA

1)     di adottare i suesposti indirizzi in materia di riforma dello Statuto della Città di Torino e del Regolamento del Decentramento, impegnandosi a presentare una proposta puntuale nel termine massimo di sei mesi dall’approvazione della presente deliberazione.

2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.








R. C. G. Tassone





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