nella giornata di oggi (17/07/2013) il Consiglio dell'VIII Circoscrizione ha approvato (insieme ad altre otto circoscrizioni) una delibera di iniziativa circoscrizionale, che chiede al Consiglio Comunale di sbloccare la situazione della riforma del Decentramento, onde trasformare le Circoscrizioni in qualcosa che abbia la possibilità di "fare" qualcosa, a differenza di quanto avviene oggi. Da Regolamento del Decentramento, il Consiglio Comunale è tenuto a discuterlo entro 30 giorni. Si tratta di un messaggio forte che rivolgiamo, anche nei confronti dell'Assessore Gianguido Passoni, che ha appena ricevuto la delega al Decentramento (facendogli, naturalmente, gli auguri di buon lavoro).
Il tema del riassetto dell'organizzazione amministrativa della Città, con una maggiore possibilità di azione per gli enti più vicini ai cittadini ed in stretta connessione con quello che sarà il futuro sviluppo dell'area metropolitana, è urgente ed improrogabile!
Non si può perdere tempo!
Il seguente testo, elaborato dall'Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione, in particolare dal Presidente della III Circoscrizione Daniele Valle, rappresenta l'allegato alla delibera che fissa i contorni del nuovo assetto amministrativo all'interno dei quali il Consiglio Comunale dovrà deliberare.
ALL. 1
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI RIFORMA DEL DECENTRAMENTO.
Fin dalla nascita dei Comitati di
Quartiere all’inizio degli anni ’60, la Città di Torino si è sempre posta
all’avanguardia nel rispondere all’esigenza diffusa di poter contare su
articolazioni amministrative e di indirizzo politico sub-comunali, più prossime
e più accessibili per i cittadini.
Già nel 1965 si teneva il primo
dibattito in Consiglio Comunale in merito al decentramento politico –
amministrativo e nel 1970, sei anni prima della legge n. 278 dell’8 aprile
1976, veniva istituito l’Assessorato al Decentramento.
Dopo alcuni tentativi
infruttuosi, il Consiglio Comunale il 9 febbraio 1976 con la deliberazione
numero 1979 (e modificata il 25 ottobre 1976) istituiva i 23 quartieri. Dando
luogo a vaste consultazioni, si giunse alla prima versione del “Regolamento sul
decentramento e la partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune
di Torino” l’11 ottobre 1976 e alla seconda versione, dopo le osservazioni del
CO.RE.CO., il primo febbraio 1977.
Il quadro normativo nazionale da
allora si è sensibilmente evoluto, arrivando oggi alla previsione dell’art. 17
del d.lgs. 267 del 2000, che impone ai Comuni superiori ai 250.000 abitanti
l’istituzione di circoscrizioni di decentramento, finalizzate alla
partecipazione, alla gestione dei servizi di base e di quelli eventualmente
delegati, nell’ambito dell’autonomia statutaria comunale. Il quinto comma del
medesimo articolo prevede inoltre che i Comuni di dimensioni superiori ai
300.000 abitanti possano prevedere “particolari e più accentuate forme di decentramento di
funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale”.
Lo Statuto della Città di Torino,
approvato il 27 marzo 2001, in buona parte fotografava l’esistente assetto,
frutto di una copiosa stratificazione deliberativa sviluppatasi nel corso degli
anni ’70 e ’80 e del Regolamento del Decentramento, attualmente ancora vigente,
n. 224, approvato nel 1996.
Il
regolamento n. 224, che per natura dovrebbe essere seguente e attuativo lo
Statuto, presenta diverse carenze rispetto alla normativa nazionale vigente e
rispetto lo Statuto della Città.
Nel
corso di questi anni, inoltre, alcune parti dell'attuale regolamento non sono
mai divenute operative, mentre sono state decentrate funzioni a suo tempo non
previste attraverso un complesso di singoli provvedimenti elaborati volta per
volta.
Non è un caso che nelle Linee programmatiche 2011 -
2016 per il Governo della Città di Torino, presentate dal Sindaco Piero Fassino l'11
luglio 2011 ed approvate dal Consiglio Comunale il 13 luglio 2011, si faccia
riferimento alla necessità, “entro la prima metà del mandato e con un percorso davvero partecipato, [di] attuare una
ridefinizione delle competenze, degli strumenti e delle risorse necessarie, e
tenendo conto del quadro normativo nazionale, degli assetti istituzionali ed
amministrativi delle attuali dieci circoscrizioni”.
Sempre in questo senso, si devono
leggere i tentavi, mai giunti a compimento, di riforma che hanno caratterizzato
le consiliature 2001 – 2006 (c.d. bozza Cavallo Perin) e 2006 – 2011 (c.d.
bozza Levi), nonché le reiterate proposte della Conferenza dei Presidenti,
avanzate durante la consiliatura in corso, di procedere al completo
decentramento della manutenzione ordinaria del suolo, di individuare forme
strutturali di compartecipazione alle entrate accertate dalle Circoscrizioni e
di superare la doppia deliberazione per gli impianti sportivi di interesse
circoscrizionale.
La necessità di riformare
l’attuale assetto del decentramento torinese si incrocia quanto mai
opportunamente con la soppressione delle province e la nascita delle aree
metropolitane, secondo quanto disposto dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. In un
momento in cui la contrazione delle risorse a disposizione dell’Ente obbliga ad
una complessiva riorganizzazione della macchina comunale, una riarticolazione
territoriale e funzionale delle Circoscrizioni, trasformate in Municipalità,
permetterebbe agli enti decentrati un rinnovato protagonismo nella gestione dei
territori, in particolare lungo le linee di sviluppo dell’area metropolitana e
nell’interlocuzione con i comuni dell’hinterland.
La
questione del decentramento si pone in maniera ineludibile per qualunque
ordinamento che superi certe dimensioni e trova la sua soluzione in un continuo
moto verso le opposte tendenze di accentramento e decentramento, alla ricerca
di un equilibrio tra le esigenze di efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa da un lato, ed i principi di uniformità e di partecipazione,
richiesti dall’art. 3 della Costituzione, dall’altro.
Ognuna di queste esigenze ha
dimensioni ottimali differenti e anche ogni funzione amministrativa ha
dimensioni d’esercizio ottimali diverse.
Dimensioni estremamente ridotte
possono privare l’azione amministrativa di proficue economie di scala, così
come dimensioni troppo ampie portano a diseconomie, scarsità di controllo, e
inefficacia e imprecisione degli interventi
Piccole dimensioni possono
facilitare alcune tipologie di strumenti di partecipazione popolare alla scelta
o alla conoscenza dell’azione amministrativa, tuttavia possono rivelarsi
inadeguate per questioni di rilevanza non solo locale o incepparsi su
atteggiamenti eccessivamente localistici.
Una delle problematiche più
controverse è quindi quella relativa al numero e ai confini degli enti
decentrati.
La prima ripartizione in 23
quartieri risale agli anni ’70, approvata in Giunta il 19 dicembre 1975 e dal
Consiglio Comunale il 9 febbraio 1976 con la deliberazione numero 1979 (e
modificata il 25 ottobre 1976). Il 21 dicembre 1984 il Consiglio Comunale, su
proposta dell’Assessore Tartaglia, approva una nuova zonizzazione sulla base di
10 circoscrizioni (Deliberazione Consiglio Comunale 21 dicembre 1984
n.mecc.8412761/49). Una limitata revisione di questa suddivisione del
territorio sarà effettuata poi due anni dopo, con la deliberazione
n.mecc.8515762/49 del 25 marzo 1986.
L’attuale ripartizione del
territorio è un riferimento conosciuto e abituale per l’azione
dell’Amministrazione centrale e di diversi altri Enti pubblici, pertanto uno
stravolgimento profondo comporterebbe notevoli costi di adeguamento per le
Pubbliche Amministrazioni e le aziende partecipate che organizzano la propria
attività sulla base dei confini esistenti.
D’altro canto è altrettanto vero
che non mancano situazioni puntuali di confini non funzionali e poco conosciuti
dalla cittadinanza.
La presente suddivisione non
risponde inoltre all’esigenza di omogeneità dimensionale, stanti i considerevoli “costi fissi” del decentramento
amministrativo: l’esame dei bilanci e degli organici del personale delle
Circoscrizioni torinesi mostra in modo eloquente l’assoluta non proporzionalità
tra risorse umane ed economiche assegnate e popolazione residente, oscillando
dai più di 130.000 abitanti della Circoscrizione 3 ai meno di 40.000 abitanti
della Circoscrizione 10.
Certo un aspetto non trascurabile
nel procedere al dimensionamento delle Municipalità è quello del rapporto coi
comuni della cintura; questi sono i futuri partner dell’area metropolitana, i
soggetti primi dell’interlocuzione delle future Municipalità. Nel disegnare i
confini delle Municipalità torinesi non si può quindi tralasciare che il più
grande comune della cintura, Moncalieri, non raggiunge i 60.000 abitanti e che l’Unione
dei Comuni Nord Est Torino sfiora i 120.000 abitanti.
È senz’altro utile in questo
ambito il confronto con le altre aree metropolitane italiane assimilabili per
dimensioni a Torino. Milano, con 1.200.000 abitanti, è suddivisa in 9 Zone, con
una dimensione media di 135.000 abitanti. Il processo di riforma in corso
prevede l’istituzione delle Municipalità entro il 2016, che passeranno a 12-13
(100.000 - 90.000 ab. in media).
Genova è suddivisa dal 2006 in 9
Municipi, con una popolazione media di circa 65.000 abitanti.
Napoli conta dal 2005 10
Municipalità, di dimensione media leggermente inferiore ai 100.000 abitanti.
Realizzare anche a Torino le
Municipalità, dando finalmente attuazione al quinto comma dell’art. 17 del
d.lgs. 267 del 2000, significa sicuramente riordinare e aumentare le competenze
dell’ente decentrato, nel quadro di una più complessa riorganizzazione
dell’Amministrazione comunale.
Sarà quindi necessario ridefinire
quali competenze spetteranno alle Municipalità e quali alla Città, evitando le
attuali sovrapposizioni nell’ambito dei c.d. servizi di base, definizione
incerta in cui la Città di Torino e le altre città metropolitane hanno voluto
individuare servizi quali anagrafi, suolo pubblico, locali, manutenzione del
suolo e del verde, interventi socio assistenziali, graduatorie asili e scuole
dell’infanzia, attività integrative e parascolastiche, promozione dello sport
di base e concessione di alcune tipologie di impianti. Evitare le
sovrapposizioni significa anche dotare le Municipalità di tutti i poteri
necessari per svolgere le proprie competenze in pienezza e autonomia, fino a
dotarle anche del potere di ordinanza (ad es. per la viabilità secondaria).
In un’ottica di semplificazione e
risparmio è preferibile eliminare le previsioni di doppi passaggi deliberativi
(p. es. nel caso delle concessioni degli impianti sportivi), individuando di
volta in volta ambiti distinti di intervento centrale o decentrato.
Non mancano sicuramente le
competenze rese quasi impossibili da gestire stante l’attuale penuria di
risorse (p.es. i laboratori pre-professionali) o i casi di decentramento
amministrativo e non politico che si possono superare: l’esempio più evidente
sono sicuramente i servizi sociali, rispetto ai quali non ha più senso la
dipendenza dalla struttura decentrata, fatti salvi una presenza diffusa sui
territori e un necessario raccordo per le attività di interesse municipale, in
ottica di sussidiarietà con le realtà del territorio.
In una prospettiva di maggior
responsabilizzazione e autonomia degli enti decentrati si ritiene utile dotare
le Municipalità di entrate proprie e di autonomia finanziaria, sulla scorta
delle timide sperimentazioni condotte in questi anni con la COSAP.
Infine, richiede senz’altro una
rivisitazione l’attuale sistema dei pareri. Da un lato questi sono necessari
per una casistica troppo ampia, con conseguenti aggravi burocratici (si pensi a
tutte le modifiche di regolamenti anche minime, anche di mero recepimento di
legge), rispetto alla quale sarebbe opportuno introdurre limitazioni o il
filtro della Conferenza dei Presidenti. Dall’altro lato, il fatto che siano non
vincolanti su alcune materie di stretto interesse territoriale (ad es. le
manutenzioni straordinarie del suolo o le trasformazioni urbanistiche di interesse
locale) svuota completamente il contenuto della partecipazione. Non si tratta
di “far decidere” la Municipalità, ma di introdurre meccanismi che coartino
Centro e Periferia a trovare un accordo sulle questioni di interesse comune,
peraltro su interventi in cui il mancato accordo (e la conseguente non –
azione) lederebbe entrambi.
Le Municipalità, caratterizzate
da particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di
autonomia organizzativa, necessiteranno anche di una ridefinizione e razionalizzazione
degli organi (Consiglio, Presidente e Giunta) e delle loro competenze.
Il Consiglio della Municipalità,
eletto contestualmente al Presidente, dovrà esercitare la funzione di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo, guidato da un Presidente del Consiglio
eletto all’interno dello stesso, riproponendo le modalità organizzative e le
prerogative dei membri così come sono previste per il Consiglio Comunale.
La Giunta, dotata di rilevanza
esterna per ragioni di efficienza e risparmio, eserciterà la funzione
esecutiva, collaborando con il Presidente della Municipalità nel governo della
stessa.
I componenti potranno essere
scelti all’esterno del Consiglio, rispettando la rappresentanza di genere, e la
carica diverrebbe ovviamente incompatibile con quella di consigliere.
Sarà necessario aumentare il
tasso di democraticità dell’ente decentrato attraverso l’elezione diretta del
Presidente della Municipalità caratterizzandolo da un più forte legame con i
cittadini elettori.
In ultimo, in un quadro di tale complessità amministrativa
è da ritenersi fondamentale introdurre elementi di omogeneità gestionale dei
consigli delle Municipalità introducendo nel regolamento del decentramento
linee di indirizzo precise ed indicazioni che non permettano diversità
eccessive tra regolamenti delle singole realtà.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro,
all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Visto
l’articolo 64 dello Statuto della Città di Torino;
Visto
l’articolo 43 del Regolamento del Decentramento;
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del suddetto
Testo Unico è:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità tecnica;
DELIBERA
1)
di adottare i suesposti indirizzi in materia di riforma
dello Statuto della Città di Torino e del Regolamento del Decentramento, impegnandosi a presentare
una proposta puntuale nel termine massimo di sei mesi dall’approvazione della
presente deliberazione.
2)
di
dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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